Domanda:
morte del conduttore in contratto di affitto abitativo?
fede
2009-09-29 05:57:05 UTC
Se muore il conduttore (mia madre), in un contratto di affitto abitativo, senza lasciare eredi conviventi, gli eredi cosa sono tenuti a pagare?
L'art. 1614 del c.c. parla di tre mesi di preavviso (ma devo pagare l'affitto nel frattempo?)
Altri sostengono che venendo meno una delle parti il contratto si estingue; ma se io non riesco a liberare subito l'alloggio nel frattempo devo pagare l'affitto?
Tre risposte:
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2009-10-01 06:53:16 UTC
Se il defunto non ha alcun bene il contratto si risolve con i tre mesi di preavviso ed il locatore si trattiene la cauzione.

Se ci sono eredi, che accettano l' eredità, subentreranno negli obblighi del defunto. Bisognerà dare la disdetta con preavviso di 6 mesi (o minore se prevista dal contratto) e pagare i relativi canoni sino a che non si trova un nuovo inquilino che vada ad occupare l' appartamento.

Al termine della locazione verrà restituita la cauzione.
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2009-09-30 22:31:21 UTC
In linea generale dal momento che una delle due parti viene a mancare per cause di forza maggiore quindi non derivanti da una specifica volontà, il contratto cessa automaticamente senza alcuno strascico, con effetto immediato.



Sarà cura degli eredi di provvedere alla tempestiva comunicazione del decesso al proprietario dell'immobile.
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2009-09-29 14:35:14 UTC
credo che gli eredi subentrino nel contratto con alcune condizioni particolari (tipo articolo 1614, normalmente il preavviso per lasciare un appartamento sono 6 mesi, in questo caso particolare ridotti a 3) dovendo comunque ad ogni modo pagare il canone fino a quando l'immobile non verrà sgomberato. Per sicurezza però rivolgiti all'agenzia delle entrate della tua zona e chiedi conferma. Loro di certo ti daranno la certezza


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