In aggiunta a quanto detto giustamente da Yiuri, vorrei precisare che i contratti transitori, in genere, non hanno bisogno di "disdetta" in quanto la loro cessazione è automatica. Tuttavia potrebbe darsi che i motivi della transitorietà si prolunghino oltre il previsto. A questo punto occorre fare una distinzione:
1. Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore (ad esempio perché deve fare dei lavori, perché ci deve andare lui a vivere, etc etc), è necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria con durata di 4 anni + 4 anni. Se il locatore comunica il perdurare dell’esigenza transitoria e poi non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro 6 mesi, il locatore può essere condannato al risarcimento del danno a favore del conduttore (massimo 36 mensilità del canone di locazione) oppure al ripristino del contratto di locazione secondo la disciplina ordinaria ( 4 + 4)
2. Se i motivi della transitorietà sono del conduttore (esempio: il trasferimento fuori sede si sta prolungando oltre il previsto), prima della scadenza deve comunicare all’altra parte con raccomandata il perdurare dell’esigenza transitoria (rinnovo).
Va da sè che, fuori da questi casi, senza alcuna comunicazione, il contratto TERMINA AUTOMATICAMENTE . A quel punto, eventualmente, come dice Yuri, nessuno vieta che le parti si accordino per fare un altro tipo di contratto. Ma sta di fatto che il solo pensare che il conduttore possa trasformarlo in ordinario di sua volontà senza l'ok del locatore è inconcepibile. I contratti si fanno tra DUE o più parti, una parte non può obbligare un'altra a fare qualcosa senza la propria volontà.