Per estensione della servitù si intende l' ampiezza del suo contenuto, quale risulta dal titolo costitutivo.
La disciplina dell’estensione delle servitù, e così pure delle modalità d’esercizio , è affidata in primo luogo al titolo costitutivo.
Il titolo, cui si riferisce l’art. 1063 c.c., riguarda l’atto negoziale (contratto o testamento), che ha dato vita alle servitù.
L’innovazione da parte del titolare della servitù non è mai consentita quando importi modificazione del fondo servente, perché essa costituirebbe lesione del diritto di dominio dell’altro.
Innovazioni possono essere dei comportamenti che non incidono sulla struttura del fondo (dominante o servente), ma producono comunque un ampliamento dell’estensione delle facoltà o una variazione rilevante delle modalità previste nel titolo .
Secondo l’opinione corrente si avrà innovazione, come tale vietata, anche quando si muti la destinazione del fondo dominante, ad esempio adibendo un edificio residenziale ad albergo .
IN TUTTI I CASI, LE INNOVAZIONI, DA QUALUNQUE FATTO O COMPORTAMENTO RISULTINO, SONO VIETATE SOLTANTO QUANDO PRODUCANO IN CONCRETO UN AGGRAVAVAMENTO DEL «PESO» ORIGINARIAMENTE STABILITO A CARICO DEL FONDO SERVENTE . È QUESTA UN’AFFERMAZIONE PACIFICA E CONDIVISA DA TUTTI; ALLA QUALE VIENE PERÒ NON DI RADO AGGIUNTO CHE IL DIVIETO VALE ANCHE QUANDO IL PREGIUDIZIO PER IL FONDO SERVENTE SIA SOLTANTO POTENZIALE . LA QUESTIONE RIGUARDA NATURALMENTE LE SOLE INNOVAZIONI DERIVANTI DA MODIFICAZIONI MATERIALI DEL FONDO, NON DA COMPORTAMENTI; I QUALI O SONO ATTUATI, E DUNQUE EFFETTIVI, OPPURE NON ESISTONO.
La legge pone come regola fondamentale per determinare i limiti e le modalità d’esercizio delle servitù il criterio c.d. del minimo mezzo (art. 1065), secondo cui «Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente». Ossia il proprietario del fondo dominante può esercitare tutte le facoltà compatibili con il minor possibile aggravio del fondo servente.
I bisogni del fondo dominante andranno valutati con riguardo al momento in cui la servitù è stata costituita. Bisogni nuovi, esigenze sopravvenute, che si manifestino nello svolgimento del rapporto potranno venire in rilievo solo se costituiscano i presupposti per l’ampliamento della servitù, e quindi, per una nuova costituzione: come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1051, c. 3° (ampliamento del passaggio per il transito di veicoli); o nel caso in cui, nella servitù di acquedotto, si rendano necessarie nuove opere per l’introduzione di una maggior quantità d’acqua (art. 1040, c. 2°). Vanno tenute in conto «l’evoluzione tecnica o le modificazione della realtà sociale» : non si potrà certo pretendere di opporsi al passaggio con mezzi a trazione meccanica, se la servitù, costituita in antica data, prevedeva il passaggio con carri trainati da buoi o da cavalli . Si tratta, di un problema d’interpretazione dell’«intenzione delle parti» .
Quanto si è detto vale comunque purché non si determini un ampliamento della servitù, e un conseguente maggior aggravio per il fondo servente; perché in tal caso sarà necessaria la costituzione di una nuova (più ampia) servitù.
Secondo l’art. 1064, c. 1° «Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne». In base a questa disposizione, la servitù di attingere acqua comprenderà, ad esempio, il diritto di passaggio sul fondo dove la fonte si trova ; la servitù di parcheggio si «estenderà» certamente al diritto di passare sul fondo asservito per l’accesso e l’uscita dall’autorimessa, e così via.
In osservanza del principio dell’uso civile (ossia rispettoso dell’esigenze altrui) che questi «accessori» della servitù comprendono tutto ciò che è necessario, ma nulla di più. Altrimenti il criterio del minimo mezzo sarebbe ingiustamente sbilanciato a favore del titolare, e si produrrebbe un maggiore, anziché un minor aggravio, a carico del fondo servente .
Secondo l’art. 1067 cc. 1° «Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente».(TU SEI IL FONDO SERVENTE) e QUINDI specifica, che l’e sercizio della servitù non deve discostarsi dalle linee prefissate al momento della sua costituzione. Vieta la realizzazione di «innovazioni» da parte del titolare e, in modo simmetrico, il compimento da parte del proprietario del fondo servente, «di alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo».
Le parti, SE VORRANNO, potranno prevedere deroghe ai divieti contenuti nell’art. 1067 .
Le innovazioni sono le modificazioni di carattere materiale, che il titolare della servitù voglia apportare al fondo dominante: ad esempio, nella servitù di passaggio, la costruzione su un terreno originariamente agricolo, di un albergo o di un’opificio industriale, che può determinare un maggior passaggio, ecc.
QUINDI IN DEFINITI