Domanda:
iva in fattura per acquisto prima casa - reverse charge?
Roberto M
2008-06-15 06:08:39 UTC
Ciao

Premetto che scrivo da quasi profano in materia contabile ed immobiliare.
Vengo subito al dunque : sto acquistando casa da un'impresa non costruttrice ed
usufruiro' del debito d'imposta avendo da poco venduto la casa attuale sulla quale
erano state applicate le esenzioni prima casa.
Le tasse che paghero' se non erro sono l'imposta di registro al 3% piu' due tasse fisse ipotecaria + catastale da 168 euro, leggo infine sulla guida dell'agenzia delle entrate che il tutto e' iva esente.
Senonche' ieri il venditore durante un incontro ha espresso piu' volte la volonta' di emettere la fattura non spiegandosi molto bene su cio' che la cosa comportava.
Insospettito ho fatto alcune ricerche su internet ed ho scoperto che da poco e' in vigore un nuovo
meccanismo detto reverse charge del quale sto capendo poco niente ma che rende debitore d'iva l'aquirente , la cosami mette la pulce nell'orecchio.
Come funziona l'iva se viene emessa la fattura? chi la paga? come? grazie!
Tre risposte:
anonymous
2008-06-18 10:22:02 UTC
Ciao a te.

allora, il meccanismo cosiddetto "reverse charge" riguarda anche le compravendite, ma senza stare a spiegarti il funzionamento, ti assicuro che non riguarda il tuo caso in quanto è applicabile solo quando la parte acquirente è una società.



Nel tuo caso, trattandosi di acquisto da parte di un privato di fabbricato ad uso abitativo di proprietà di un'impresa NON costruttrice (o che non ha risutrutturato l'immobile da meno di quattro anni), la cessione è ESENTE da IVA (art. 10, comma 8-bis del D.P.R. 633/1972).



Nel caso in cui tu possa godere delle agevolazioni cosiddette "prima casa", dovrai pagare l'imposta di Registro del 3% e le imposte catastali e ipotecarie in misura fissa, in ragione di Euro 168 ciascuna.



Tra le altre cose c'è da dire che ai sensi della legge 296 del 27 dicembre 2006, trattandosi di compravendita di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, sarà costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del Testo Unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 8cioè il cosiddetto VALORE CATASTALE), indipendentemente dal prezzo dichiarato in atto.



Saluti
samanta g
2008-06-15 13:13:51 UTC
......
filippo
2008-06-15 20:07:32 UTC
Riguarda i rapporti tra società appaltatrici ed appaltanti, sei tra questi?





Ti riporto comunque un commento sul reverse charge



In bocca al lupo!



EDILIZIA: ‘REVERSE CHARGE’ – NUOVE REGOLE PER LE FATTURE DAL 1° GENNAIO 2007



Dal 1° Gennaio 2007 per le operazioni di subappalto in edilizia si dovrà applicare la regola dell’inversione contabile ai fini IVA: coloro che svolgono le prestazioni di servizio per conto dell’appaltatore principale emetteranno fattura senza imposta, l’Iva sarà infatti calcolata e contabilizzata dall’appaltatrice principale dei lavori.



La norma, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006, è finalizzata al contrasto dell’evasione in un settore a rischio quale quello edile evitando che il cessionario porti in detrazione una imposta che il cedente non ha mai versato.



La Finanziaria 2007 precisa che le prestazioni di servizi rese nel settore edile, interessate dalla novità del reverse-charge risultano: “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.



Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di applicazione del cd. ‘reverse charge’ (inversione contabile) nel settore dell'edilizia.







In pratica, il prestatore dovrà:



- emettere la fattura senza addebito di IVA, indicando la norma che prevede l’applicazione del riverse-charge: “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72”;



- detrarre l’imposta sugli acquisti e le importazioni inerenti l’attività;



- eventualmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA.







Il committente dovrà:



- integrare la fattura emessa dal prestatore indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa IVA;



- annotare detta fattura nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, nel mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.







Le fatture emesse in regime di reverse-charge, essendo riferite ad operazioni soggette ad IVA, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall’imposta di bollo (principio di alternatività).







La nuova normativa trova applicazione dal 1° gennaio 2007, relativamente alle operazioni per le quali a partire da tale data sia emessa fattura, o sia effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso.



I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile. La Circolare n. 37/E surrichiamata identifica le prestazioni oggettivamente interessate nelle attività di “Costruzioni”, della sezione F della tabella dei codici attività Ateconfin 2004:



- i lavori generali di costruzione;



- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;



- i lavori di completamento di un fabbricato;



- i lavori di installazione in esso di servizi.



In definitiva sono tenuti all’applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione “Costruzioni”.







Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.



I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.



In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.



Sono escluse dal sistema del reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.







La norma ha previsto la facoltà di richiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, alle ipotesi in cui, nel settore edile, siano rese le prestazioni di servizi assoggettate al regime del reverse-charge (considerate quali operazioni ad aliquota zero).



L’eccedenza annuale può essere chiesta a rimborso qualora l’aliquota media sugli acquisti superi quella mediamente applicata sulle operazioni attive (comprese le operazioni in esame, da conteggiare ad aliquota zero), maggiorata del 10%.



E’ possibile in merito, nella sussistenza dei relativi requisiti trimestrali, anche la possibilità di istanza di rimborso infrannuale.


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
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