Al cessare del gravame che menoma la piena proprietà, ad esempio all'estinzione dell'usufrutto, la nuda proprietà si riunisce ipso facto ai diritti complementari, ricostituendo la pienezza potestativa.
usufrutto
Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell'usufruttuario hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.
Il diritto di usufrutto non può durare oltre la vita del usufruttuario o, se questo é una persona giuridica, oltre il termine di trenta anni. L'usufrutto, che viene disposto contro il proprietario, può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi, ed opera fra questi il diritto di accrescimento, estinguendosi in questo caso l'usufrutto alla morte dell'ultimo superstite.
L'usufrutto può avere ad oggetto cose consumabili o fungibili. In questo caso, solitamente definita come "quasi-usufrutto" l'usufruttuario dovrà restituire, al termine dell'usufrutto, il loro equivalente in quantità e qualità.
In alcuni casi un usufrutto si converte in quasi-usufrutto: si trasferisce sull'indennità dovuta dal terzo che ha cagionato il perimento della cosa; si trasferisce, in caso di perimento di cosa assicurata, sull'indennità dovuta dall'assicuratore.