I pezzi della caldaia non fanno parte della manutenzione straordinaria, per manutenzione straordinaria si intendono tutti i lavori che portano migliorie all'immobile, come rifacimento pareti ovvero mezzanini, puo' ricomprendere la facciata, le tubature, l'impianto elettrico, o il rifacimento del tetto. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria si riferisce ad esempio se si rompe il lavandino, le serrante, i beni che ci sono nella casa, e perfino ormai la pittura delle pareti fa parte della manutenzione ordinaria.
Ora i contratti di locazione sono disciplinati dalla legge 431/98 alla quale vengono riportate le seguenti clausole:
Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e gli impianti tutti e di averli trovati in buono stato di manutenzione a norma dell’Art. 1575 C.C. e decadrà da ogni diritto di reclamo se non l’avrà prodotto entro otto giorni dall’inizio della
locazione, e si impegna a non apportare alcuna modifica ai locali nonchè agli impianti senza il preventivo consenso scritto del locatore.
8. Le riparazioni di cui agli Art. 1576 e 1609 c.c. ed ogni altra riguardante tutti gli impianti di pertinenza esclusiva dell’immobile locato e precisamente ellettrici (suonerie, fili, citofono, etc.), idraulici (rubinetti, vasche, lavandini, sifoni, termosifoni, etc.), serramenti, tapparelle (comprese cinghie, rulli, cardini vetri, etc.) sono a carico del conduttore.
Per cui la caldaia si è rotta per mezzo dell'usura sebbene hai comunque e spero avuto cura, e se non era rotta nell'arco degli otto giorni in cui si può citare il danno, tale danno anche se dispiace dirlo spetta pagarlo al conduttore e non al locatore, previo ovviamente un intesa reciproca.