Dipende dal tipo di caparra inserita a contratto. Se col termine caparra si è inteso stipulare una caparra penitenziale in caso di recesso (1386 codice civile), allora si può legittimamente recedere dal contratto, pagando la penale o, nel caso di chi ha ricevuto la caparra, restituendo il doppio.
Se per caparra intendiamo la caparra confirmatoria (e nella generalità dei casi è così, 1385 del codice civile) allora, nel caso di recesso/inadempimento, se a recedere è il promittente acquirente, perderà la caparra. Se a recedere fosse il promittente venditore, dovrebbe restituire il doppio della caparra ricevuta.
Entrambi i contraenti, a fronte del recesso/inadempimento dell'altro, possono anche scegliere di andare dal giudice per domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento per l'eventuale, ulteriore danno subito; naturalmente, prove del danno alla mano